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I soci

Possono fare richiesta di adesione all’associazione persone fisiche e giuridiche, Enti non riconosciuti e Comitati, rappresentanze di Enti produttivi, professionali e sociali italiani e stranieri.

Per essere ammessi come soci occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda che deve contenere:

a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale; ovvero del nome dell’Ente, della sede e delle generalità e qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l’Associazione.

b) la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno di approvarne e osservarne lo Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali;

c) l’obbligo di pagare le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e in ogni caso diversa a seconda dello status di socio, e in particolare se persona fisica o giuridica o entità associativa.

 

Sono previste le seguenti categorie di associati:

a) Associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione ovvero ai quali venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla costituzione medesima;

b) Associati effettivi: sono i soci che, per la loro esperienza e qualificazione professionale, costituiscono la struttura portante dell’associazione e forniscono l’apporto essenziale per l’attività e lo sviluppo della medesima. Nel loro ambito il Consiglio Direttivo può nominare uno o più soci coordinatori, scelti fra gli operatori culturali, sociali ed economici che siano dotati di adeguata esperienza professionale specifica e che diano opportune garanzie di contribuire, in tale veste, al migliore raggiungimento degli scopi associativi.

c) Associati onorari: sono i soci che per meriti nei confronti dell’associazione o per la loro attività in suddetti Paesi sono a giudizio del Consiglio Direttivo degni di tale qualifica.

L'associato onorario non è tenuto al pagamento della quota sociale.

La qualità di associato si perde per:

- non rinnovo della quota annuale;

- dimissioni volontarie;

- esclusione, determinata dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino i presupposti secondo il disposto statutario;

- decesso.

La perdita delle qualità di associato comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche sociali coperte.

 

Art. 4) L’adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della associazione.

La divisione degli associati nelle categorie di cui all’art. 3) non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione, con l’eccezione del diritto al voto per gli associati onorari. Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della associazione.

Gli associati hanno diritto:

a) a partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attività promosse dalla associazione;

b) a eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti dagli stessi.

Gli associati sono tenuti:

a) al pagamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi sociali.

c) ad impegnarsi ad agire nella vita sociale per la buona immagine della Associazione e la crescita dell’associazione ;

d) in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento di quote e di contributi sociali o in presenza di altri gravi motivi chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Lo statuto - Põhikiri

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